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D. 27/02/2004

- il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende:

i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorchè complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, per seguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosità;

- il tempo differito come quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione, nonchè di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.

2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticità e livelli d'allerta. Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti. Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta. Le zone di allerta sono quindi identificate e delimitate tenendo in considerazione:

-le possibili tipologie di rischio presenti;

- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;

- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;

- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 180/1998;

-la più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia. In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono identificare adeguate grandezze e relativi valori, quali precursori ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari d'evento, nonchè dei conseguenti effetti sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorchè temporanea e provvisoria, dell'evento stesso. Tale identificazione deve essere ottenuta sulla base, sia della conoscenza storica del manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e sul territorio di e- venti significativi e dei relativi effetti, sia di modellazioni, anche speditive, degli eventi e degli effetti ritenuti più probabili. In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione e consistenza quantitativa, deve riguardare con crescente priorità ed importanza quelli relativi:

-all'ambiente;

-alle attività;

-agli insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili;

- alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari;

-alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani in particolare;

-definendo così una gerarchia degli elementi esposti alla pericolosità dell'evento stesso. Si definisce rischio, in una data zona, la probabilità che un evento prefigurato, atteso e/o in atto, nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosità dell'evento stesso. Si definisce scenario di rischio, l'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioè della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto. Si definisce quindi scenario d'evento, l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità. Le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento, stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie

articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni. Poichè lo scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato nel tempo reale potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal relativo prefigurato scenario d'evento, i valori assunti nel sistema di soglie, nonchè i relativi livelli di criticità, devono precauzionalmente ed adeguatamente includere una quota di "non conoscenza", cioè di incertezza nella valutazione dei prefigurati scenari di rischio, da associare alle stime fatte in tale ambito valutativo. Sarà cura delle Regioni far sì che al raggiungimento e/o superamento di tali soglie, ancorchè semplicemente previsto, siano pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema della protezione civile preposti:

-prima del manifestarsi dell'evento temuto , alle fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, nonchè di preparazione all'emergenza;

- durante e dopo il manifestarsi dell'evento , alla fase di governo e superamento dell'emergenza. La relazione tra i livelli di criticità e i livelli di allerta, le azioni di protezione civile da attivare progressivamente nell'ambito di tali livelli di allerta al crescere della criticità, le funzioni di supporto ed i soggetti responsabili di tali funzioni, devono essere dalle Regioni univocamente stabiliti, funzionalmente rappresentati e comunicati al Dipartimento della protezione civile. L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte delle Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al Presidente della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia. La valutazione dei livelli di criticità, attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari di evento compete al Centro Funzionale. A tali fini è definito un Avviso di criticità, in cui è esposta una generale valutazione della criticità degli effetti. Tale valutazione è fondata, sia sul raggiungimento da parte dei valori assunti nel tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento atteso delle soglie relative al livello di criticità minimo, sia sulla percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle soglie definite per il livello di criticità successivo. L' adozione dell' Avviso è di competenza del Presidente della Giunta regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia. L'evoluzione nello spazio e nel tempo della criticità, cioè dello scenario di criticità, è valutata in successivi aggiornamenti esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal fine e preventivamente stabilito dalle Regioni. Gli scenari di moderata ed elevata criticità, nonchè quello di ordinaria criticità, a cui può corrispondere uno stato di generica attenzione da parte dei Centri Funzionali interessati, devono essere riferiti almeno alle 24 ore successive all'emissione dell'Avviso di criticità. A prescindere dalla definizione sia dei livelli di criticità che della relazione tra questi ed i livelli d'allerta e permanendo comunque nella responsabilità del Presidente della Giunta regionale o del soggetto da questi delegato, la dichiarazione dei livelli di allerta e l'attivazione dei piani di emergenza, qualora richiesto e concordato con la Regione, oppure imposto da giusti- ficati motivi, la responsabilità relativa alla valutazione e dichiarazione dei livelli di criticità raggiungibili e/o raggiunti sul territorio regionale può essere assunta dal Dipartimento della protezione civile.

3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri Funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza. L'architettura di base del sistema dei Centri Funzionali Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:

-i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra;

- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;

-le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche. La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonchè assolva alle necessità operative dei sistemi di protezione civile. La Regione garantirà il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o provinciali, nonchè con ogni altra struttura preposta alla sintesi di tutte le informazioni necessarie all'attività decisionale ed operativa ai fini di protezione civile, dandone successiva informazione al Dipartimento. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonchè delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile è organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed assolve, tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:

-indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri Funzionali;

- su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per giustificati motivi, il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento potrà sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o più Centri Funzionali decentrati;

- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche di singoli territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro sostituzione;

- predisposizione per tutta la rete dei Centri Funzionali della mosaicatura delle informazioni prodotte dagli impianti radar meteorologici esistenti sul territorio nazionale;

-mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonchè con gli organi internazionali competenti in materia;

- promozione di studi e ricerche, nonchè dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente le capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale. Ciascun Centro Funzionale decentrato è un sistema generalmente organizzato in tre grandi aree, a cui possono concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni, unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre strutture regionali e/o Centri di Competenza. La prima area è dedicata alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, nonchè, qualora ciò sia previsto da intese o accordi tra Amministrazioni diverse, alla raccolta di dati provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei parametri meteo-pluvio-idrometrici. La seconda area è dedicata all'interpretazione nonchè all'utilizzo integrato dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali relativi al dominio territoriale di competenza di ciascun Centro Funzionale decentrato, nonchè a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti. La terza area è dedicata alla gestione del sistema di scambio informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti nazionali, di cui all'art. 2 della Legge n. 183/1989 ed all'art. 88 del Decreto legislativo n. 112/1998 ed è la sede di connessione tra i Centri Funzionali ed i Centri di Competenza laddove esistenti. Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale assume in sè, sia la fase di previsione che la fase di monitoraggio e sorveglianza. La fase di previsione è articolata in tre funzioni. La prima è relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi. La seconda è relativa alla previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi dovrebbe determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale. La terza è relativa alla valutazione del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate. Mentre la prima funzione può essere assolta anche con il concorso di Centri di Competenza, la seconda e la terza funzione devono essere assolte in via prioritaria da ogni Centro Funzionale, presso cui devono comunque risiedere le necessarie competenze e le specifiche attività tecniche di supporto alle decisioni. La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, nonchè tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto. Tale attività di reperimento locale di informazioni anche non strumentali dovrà essere contemplata tra i compiti principali da attribuire ai presidi territoriali di cui ai punti successivi. Tale fase è articolata in quattro funzioni: la prima è relativa alla composizione e rappresentazione di dati meteoclimatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra; la seconda è relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici; la terza è relativa alla previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico, cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il solo uso dei modelli idrologici- idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure pluvioidrometriche raccolte in tempo reale; la quarta è relativa alla verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali debitamente istruiti. Mentre la prima, la seconda e la terza funzione possono essere assolte anche con il concorso di Centri di Competenza, la quarta funzione deve essere assolta esclusivamente da ciascun Centro Funzionale, presso cui devono risiedere le necessarie competenze e le specifiche attività tecniche di supporto alle decisioni, nonchè tutte le altre informazioni provenienti dal territorio. Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali comprende, altresì, sia la gestione della rete stessa e il continuo controllo della sua corretta operatività tanto nel tempo reale quanto nel tempo differito che una attività di progettazione e realizzazione degli adeguamenti e degli ampliamenti necessari, nonchè la permanente attività di studio, definizione ed aggiornamento delle zone, delle soglie di allerta e dei relativi scenari. Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni garantiscono, anche attraverso soggetti esterni e secondo programmi comuni e concordati, la formazione continua e permanente del personale tecnico ed amministrativo coinvolto nel sistema di allertamento, necessaria a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato. Disposizioni operative Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento è operativo per tutti i giorni dell'anno su un arco delle 12 ore e garantisce sussidiarietà operativa e funzionale nel caso in cui uno o più Centri Funzionali siano nella giustificata impossibilità di effettuare il servizio. I Centri Funzionali devono essere operativi, in caso di necessità, su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le proprie procedure. Nel caso di eventuale mancanza, ritardo o temporanea sospensione nella fornitura del servizio determinata da cause tecniche di forza maggiore o dalle necessità di assolvere prioritariamente ad esigenze, anche riconnesse a compiti d'Istituto, la Regione ne darà immediata e laddove possibile preventiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile, il cui Centro Funzionale sostituirà il Centro Funzionale decentrato, per quanto possibile e d'intesa con la Regione stessa. Ogni Centro Funzionale decentrato è altresì impegnato a comunicare al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, ogni sistematico mal funzionamento di parti del servizio e/o del sistema, ovvero eventuali modifiche ad essi apportate. Le Regioni accentrano presso il proprio Centro Funzionale i dati rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti nel proprio territorio, comprese quelle ad esse trasferite ai sensi del DPCM 24 luglio 2002 o gestite da altri soggetti. I Centri Funzionali decentrati trasferiscono al Centro di Competenza nazionale, sito presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati meteoidro- pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1 lettera b), del DPCM 24 luglio 2002. I Centri Funzionali decentrati trasferiscono "in prima istanza" al Centro Funzionale sito presso il Dipartimento della protezione civile, almeno i dati meteo-idro-pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del DPCM 24 luglio 2002. In seguito il Dipartimento concerterà con le Regioni le ulteriori modifiche, potenziamenti ed ampliamenti che si rendessero necessari affinchè, sulla base di tale rete nazionale integrata, si definisca una rete fiduciaria nazionale per le finalità di protezione civile che tenga conto, operando con criteri di efficacia ed efficienza, delle specifiche necessità anche di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio. Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni stabiliscono d'intesa criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali per le finalità di protezione civile. Tali standard devono essere tali da garantire al Dipartimento della protezione civile le funzionalità minime necessarie per svolgere, se richiesto, le funzioni di supporto e sussidiarietà. A tal fine devono essere posti in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzionalità del sistema, soprattutto in condizioni ambientali avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei vettori trasmissivi e degli elementi nodali delle reti di telemisura, nonchè la continuità operativa degli impianti anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di rete per un periodo di almeno 12 ore. Tale sistema deve altresì essere in grado di consentire al Dipartimento l'acquisizione dei dati meteo-pluvioidrometrici misurati per le finalità del tempo reale con un ritardo massimo definito dal Dipartimento d'intesa con le Regioni. Per garantire la continuità e funzionalità del sistema ai fini di protezione civile, le Regioni ed il Dipartimento della protezione civile individuano le apparecchiature e le parti delle reti di rilevamento, esistenti o in corso di realizzazione o di trasferimento, di interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali e concorrono alla loro manutenzione, al loro ampliamento ed adeguamento nel tempo, facendo ricorso al fondo nazionale di protezione civile nelle modalità da stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di uniformità. Il Dipartimento e le Regioni garantiscono reciprocamente la continua disponibilità:

 

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